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24 settembre 2026 · 4 min read · Team InTransparency

Placement negli istituti alberghieri: dagli stage al primo contratto

Cosa permette la legge a un istituto alberghiero o professionale per il primo lavoro dei suoi diplomati, a quali condizioni, e come organizzare l'anno perché ore di stage e valutazioni dei tutor non vadano perse.

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Il primo contratto di un diplomato alberghiero o professionale può arrivare da un'azienda che lo ha già visto lavorare durante uno stage. La scuola sta in mezzo a questo passaggio, e la legge le consente di starci anche in modo formale: un istituto secondario può fare intermediazione per i propri studenti. Qui trovate le condizioni, i documenti da tenere e un calendario dell'anno.

Cosa permette la legge

L'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 276/2003 autorizza all'intermediazione gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, «a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio».

Il comma 3 aggiunge due condizioni: l'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro tramite il portale Cliclavoro, e l'invio a Regioni e Ministero del Lavoro delle informazioni utili a monitorare i fabbisogni professionali e il funzionamento del mercato del lavoro. In pratica la scuola accede con SPID al Portale per le politiche attive del lavoro, chiede l'iscrizione alla sub-sezione 3.1 dell'Albo informatico e invia il modello di comunicazione preventiva firmato dal legale rappresentante. Le scuole non devono allegare la marca da bollo e, per i soggetti dell'articolo 6, l'autorizzazione è a tempo indeterminato.

Che cosa comprenda l'intermediazione lo dice l'articolo 2: raccolta dei curricula, preselezione e banca dati, gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, orientamento professionale. Agli studenti non si può chiedere alcun compenso (art. 11).

Due casi vicini:

  • ITS Academy. Sono autorizzati dalla L. 99/2022 (art. 6, comma 7), a condizione di pubblicare i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese dopo il diploma.
  • Centri di formazione professionale (IeFP). La lettera a) riguarda le scuole statali e paritarie. Un ente di formazione deve verificare se rientra in un'altra lettera dell'articolo 6, per esempio la e) (associazioni senza fini di lucro che progettano ed erogano percorsi formativi e di alternanza), oppure se opera con un accreditamento regionale ai servizi al lavoro.

Cosa tenere agli atti

Dall'anno scolastico 2025/26 i PCTO si chiamano formazione scuola-lavoro (L. 145/2018, art. 1, comma 784-octies). Obblighi e contenuti restano quelli: negli istituti professionali almeno 210 ore nel triennio finale (comma 784).

Il D.Lgs. 77/2005 dà a quelle ore un peso che conviene sfruttare. Il tutor aziendale, che la legge chiama tutor formativo esterno, fornisce alla scuola «ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente» (art. 5). La scuola valuta e certifica le competenze acquisite e, a fine percorso, rilascia una certificazione delle competenze maturate con le esperienze di lavoro (art. 6). Le esperienze compaiono poi nel Curriculum della studentessa e dello studente, allegato al diploma, con anno, tipologia, struttura ospitante e ore; l'esame di maturità ne tiene conto (D.Lgs. 62/2017, art. 12).

Per ogni studente e per ogni stage conviene registrare:

  • azienda ospitante, reparto, periodo e ore effettive;
  • mansioni svolte, descritte in modo concreto;
  • la valutazione scritta del tutor aziendale, raccolta alla fine dello stage e non a fine anno;
  • gli attestati ottenuti nel periodo.

Sono gli stessi dati che servono quando un'azienda chiede un diplomato: chi ha già lavorato in quale reparto, e con quale giudizio.

Il calendario dell'anno

  • Settembre e ottobre. Convenzioni con le aziende, piano delle ore per classe, abbinamento dei tutor. La convenzione non può prevedere lavorazioni a elevato rischio (comma 784-novies); le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza allegano alla convenzione la sezione del documento di valutazione dei rischi dedicata agli studenti (comma 784-quater).
  • Durante l'anno. Ore e valutazione del tutor registrate entro pochi giorni dalla fine di ogni stage.
  • Ultimo anno. Se la scuola fa intermediazione, i curricula delle quinte vanno pubblicati sul sito. È anche il momento di raccogliere le richieste delle aziende che hanno ospitato gli stage.
  • Dopo il diploma. I curricula restano online almeno dodici mesi. In Lombardia scuole, fondazioni ITS ed enti IeFP accreditati possono anche promuovere tirocini extracurriculari (DGR 7763/2018).

Dove aiuta il software

La parte difficile è tenere insieme ore, valutazioni e curricula di centinaia di studenti senza fogli sparsi. InTransparency è un software con cui la scuola può farlo: stage e tirocini si registrano uno per uno o da file CSV, gli studenti ricevono ogni settimana un promemoria per segnare le ore, il tutor lascia la sua valutazione e ogni stage ha un diario. Lo studente costruisce un portfolio dai propri lavori, e una competenza risulta verificata solo quando un docente o la scuola la conferma.

Sulla bacheca ogni annuncio riporta il nome dell'azienda e gli studenti si candidano da soli. Il placement resta della scuola; il software tiene in ordine i dati. Per gli studenti è gratuito.

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